I4.0 e RFID: federazione ANIE spiega gli incentivi

Il Piano Nazionale Industria 4.0, nato per sostenere e potenziare la politica industriale del nostro Paese e inserito nella Legge di Bilancio 2017, prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e digitalizzazione e per la competitività. Tra queste, l’iperammortamento al 250% sugli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, al quale si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.

RFID – Radio Frequency Identification

Tra i beni dell’Allegato A che rendono o contribuiscono a rendere l’investimento iperammortizzabile, rientrano le tecnologie di identificazione automatica in radiofrequenza: RFID – Radio Frequency Identification, ovvero sistemi intelligenti e connessi per la marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti. Nella categoria “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, la tecnologia RFID figura tra:

• le “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”;
• i “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.

In questi casi l’investimento è “4.0 ready” e quindi iperammortizzabile se il bene nuovo o il sistema ammodernato rispetta le seguenti caratteristiche obbligatorie:

1- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
2- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Deve, inoltre, essere dotato di almeno due tra le seguenti caratteristiche:
a- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
b- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
c- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Nella categoria “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, la tecnologia RFID figura come bene direttamente iperammortizzabile all’interno della voce “sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti”. In questo caso, ai fini dell’iperammortamento il bene deve rispettare il requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica o alla rete di fornitura.
 

Punti di forza della tecnologia RFID

Prepararsi e adottare soluzioni tecnologiche in chiave 4.0 per le aziende significa rispondere per tempo ad alcune sfide rilevanti dei prossimi anni: dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa, dalle economie di scala alle unità localizzate e flessibili, dalla produzione su ordine con stoccaggio delle scorte alla produzione dinamica e flessibile.Una produzione decentrata e in rete con “intelligenza integrata” può funzionare solo con un elevato volume costante di informazioni, lungo l’intera catena di approvvigionamento e con i relativi oggetti. L’implementazione di questo concetto all’interno di un impianto di produzione, significa dover elaborare una grande quantità di dati dei sensori, ma anche eseguire attività di identificazione.

La tecnologia RFID ha il vantaggio, rispetto ad altre tecnologie, che le informazioni possono essere sia lette che scritte. Da un lato ciò permette un controllo decentrato, flessibile e perfettamente adattabile dei processi e dall’altro apre nuove opportunità di valutazione e regolazione dei processi, in base a dati completi di identificazione. Industria 4.0 rappresenta il volano che traina la standardizzazione di hardware e software che permette alle aziende manifatturiere di ottenere risparmio dei costi, maggiore sicurezza, duttilità. L’RFID in questo contesto si pone come una tecnologia importante e pervasiva, e proprio il 2017 ha visto un rafforzamento di questo trend.
 

I benefici fiscali del  Piano Calenda

Il diritto a questo specifico beneficio fiscale matura – per l’utilizzatore finale – quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 settembre 2018. La proroga di questa misura contenuta nel pacchetto imprese della manovra 2018 riguarderà gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2018, ma la consegna sarà possibile per tutto il 2019 a patto di aver versato almeno il 20% di acconto.

Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000€ per singolo bene, è necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della Legge di Bilancio 2017 e s.m.i.. Per importi inferiori a 500.000€, invece, è sufficiente un’autocertificazione a carico del legale rappresentante dell’azienda. L’agevolazione dell’iperammortamento può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al superammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

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